Cosa prevede la normativa:
La trasmissione di vibrazioni al corpo da apparecchiature o mezzi vibranti (come quelle date da un martello perforatore, da un trattore o da un carrello elevatore) possono costituire una fonte di rischio per la salute, a causa delle sollecitazioni indotte negli apparati e negli organi interni.
Per questo le vibrazioni sono contemplate quale agente fisico di rischio dal “testo unico” sulla sicurezza del lavoro, in quanto anche senza arrivare ad effetti patologici, l’esposizione a vibrazioni può arrecare disagio e disturbo nell’espletamento dei compiti lavorativi.
A tal proposito la “Direttiva Macchine” 2006/42/CE impone ai costruttori di dichiarare i valori delle vibrazioni emesse dagli utensili portatili e dalle macchine.
Le vibrazioni trasmesse al corpo umano, a seconda delle parti del corpo coinvolte, si distinguono in due tipologie: le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e le vibrazioni trasmesse al corpo intero.
Le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio sono quelle che derivano da un’apparecchiatura vibrante che nell’uso normale va impugnata dal lavoratore con una o con entrambe le mani.
Le vibrazioni trasmesse al corpo intero sono quelle ricevute a bordo di macchine semoventi su gomma o su cingoli e mezzi di trasporto, attraverso sedili di guida o pianali; oppure quelle ricevute in prossimità di macchine fisse.
I lavoratori esposti a vibrazioni superiori ai valori di azione sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Riferimenti Normativi: D. Lgs. 81/2008
Documentazione per:
Coltivazione - Allevamento - Pesca Edilizia Estrazione Logistiche - Trasporti Officine - Carrozzerie Produzione - Fabbricazione
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Cosa prevede la normativa:
La trasmissione di vibrazioni al corpo da apparecchiature o mezzi vibranti (come quelle date da un martello perforatore, da un trattore o da un carrello elevatore) possono costituire una fonte di rischio per la salute, a causa delle sollecitazioni indotte negli apparati e negli organi interni.
Per questo le vibrazioni sono contemplate quale agente fisico di rischio dal “testo unico” sulla sicurezza del lavoro, in quanto anche senza arrivare ad effetti patologici, l’esposizione a vibrazioni può arrecare disagio e disturbo nell’espletamento dei compiti lavorativi.
A tal proposito la “Direttiva Macchine” 2006/42/CE impone ai costruttori di dichiarare i valori delle vibrazioni emesse dagli utensili portatili e dalle macchine.
Le vibrazioni trasmesse al corpo umano, a seconda delle parti del corpo coinvolte, si distinguono in due tipologie: le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e le vibrazioni trasmesse al corpo intero.
Le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio sono quelle che derivano da un’apparecchiatura vibrante che nell’uso normale va impugnata dal lavoratore con una o con entrambe le mani.
Le vibrazioni trasmesse al corpo intero sono quelle ricevute a bordo di macchine semoventi su gomma o su cingoli e mezzi di trasporto, attraverso sedili di guida o pianali; oppure quelle ricevute in prossimità di macchine fisse.
I lavoratori esposti a vibrazioni superiori ai valori di azione sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Riferimenti Normativi: D. Lgs. 81/2008
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