Cosa prevede la normativa:
La sorveglianza sanitaria consiste nell’accertamento da parte di un Medico Competente delle condizioni di salute del lavoratore in funzione del rischio che il lavoro comporta. La valutazione dello stato di salute del lavoratore consiste in esami clinici e indagini diagnostiche per verificare l’assenza di controindicazioni alla mansione lavorativa a cui il soggetto è destinato.
Quando è prevista la sorveglianza sanitaria?
E’ prevista per quei lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute del lavoratore. Il tipo e la frequenza dei controlli sono direttamente collegati con la specifica mansione cui è addetto ogni dipendente. L’obbligo di sorveglianza sanitaria non dipende quindi dal numero di lavoratori occupati nell’impresa, ma è funzione dei fattori di rischio presenti nell’attività svolta.
Tra le categorie di rischio per le quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, vi sono:
- Utilizzo di sostanze chimiche (solventi, detergenti, vernici, etc.);
- Esposizione ad agenti cancerogeni;
- Esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, temperatura, etc.);
- Contatto con agenti biologici;
- Movimentazione manuale dei carichi;
- Utilizzo di videoterminale;
- Lavoro notturno;
Una volta stabilita la necessità di sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro deve procedere con la nomina del Medico Competente, che deve essere a sua volta accettata dal Medico Competente stesso.
Il Medico effettuerà un sopralluogo degli ambienti di lavoro e sottoporrà i lavoratori alle visite mediche e fornirà tre documenti: il protocollo sanitario dell’azienda e, per ogni dipendente, il giudizio di idoneità e la cartella sanitaria.
Riferimenti Normativi: artt. 38, 39, 40 e 41, del D.Lgs 81/2008
Consulenza dedicata a:
Bar - Ristoranti Coltivazione - Allevamento - Pesca Commercio generi alimentari Commercio generi non alimentari Edilizia Estrazione Imprese di pulizie Logistiche - Trasporti Officine - Carrozzerie Parrucchieri - Estetisti - Tatuatori Produzione - Fabbricazione Pubblica amministrazione Scuole - Asili Sport - Comunicazione - Spettacolo Strutture ricettive Strutture sanitarie Uffici
Clicca sul tuo settore e trova tutti i corsi e servizi di consulenza e redazione documenti che offriamo alla tua attività professionale.
Non hai trovato quello che cercavi?
Cosa prevede la normativa:
La sorveglianza sanitaria consiste nell’accertamento da parte di un Medico Competente delle condizioni di salute del lavoratore in funzione del rischio che il lavoro comporta. La valutazione dello stato di salute del lavoratore consiste in esami clinici e indagini diagnostiche per verificare l’assenza di controindicazioni alla mansione lavorativa a cui il soggetto è destinato.
Quando è prevista la sorveglianza sanitaria?
E’ prevista per quei lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute del lavoratore. Il tipo e la frequenza dei controlli sono direttamente collegati con la specifica mansione cui è addetto ogni dipendente. L’obbligo di sorveglianza sanitaria non dipende quindi dal numero di lavoratori occupati nell’impresa, ma è funzione dei fattori di rischio presenti nell’attività svolta.
Tra le categorie di rischio per le quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, vi sono:
- Utilizzo di sostanze chimiche (solventi, detergenti, vernici, etc.);
- Esposizione ad agenti cancerogeni;
- Esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, temperatura, etc.);
- Contatto con agenti biologici;
- Movimentazione manuale dei carichi;
- Utilizzo di videoterminale;
- Lavoro notturno;
Una volta stabilita la necessità di sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro deve procedere con la nomina del Medico Competente, che deve essere a sua volta accettata dal Medico Competente stesso.
Il Medico effettuerà un sopralluogo degli ambienti di lavoro e sottoporrà i lavoratori alle visite mediche e fornirà tre documenti: il protocollo sanitario dell’azienda e, per ogni dipendente, il giudizio di idoneità e la cartella sanitaria.
Riferimenti Normativi: artt. 38, 39, 40 e 41, del D.Lgs 81/2008
Consulenza dedicata a:
Bar - Ristoranti Coltivazione - Allevamento - Pesca Commercio generi alimentari Commercio generi non alimentari Edilizia Estrazione Imprese di pulizie Logistiche - Trasporti Officine - Carrozzerie Parrucchieri - Estetisti - Tatuatori Produzione - Fabbricazione Pubblica amministrazione Scuole - Asili Sport - Comunicazione - Spettacolo Strutture ricettive Strutture sanitarie Uffici
Clicca sul tuo settore e trova tutti i corsi e servizi di consulenza e redazione documenti che offriamo alla tua attività professionale.
Non hai trovato quello che cercavi?