Cosa prevede la normativa:

Per definizione, il rischio biologico, detto anche Biorischio è quella tipologia di rischio derivante dall’esposizione del soggetto ad agenti o sostanze di origine biologica potenzialmente dannosi per la salute degli esseri viventi, nel nostro caso, dei lavoratori.
Fonti di rischio biologico dunque sono da considerare:

  • microorganismi;
  • virus;
  • tossine;
  • batteri;

Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro il Rischio Biologico è disciplinato dal D.lgs 81/08 al Titolo X “ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI”, dove all’articolo 267 vengono fornite innanzitutto 3 definizioni per inquadrare meglio questa tipologia di rischio:

  • agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
  • microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
  • coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari;
Classificazione degli Agenti Biologici

L’articolo 268 continua fornendo una classificazione degli agenti biologici, effettuando una divisione in 4 gruppi in base al rischio di infezione.
I gruppi sono i seguenti:

  • Gruppo 1
    nel quale sono riportati gli agenti biologici che presentano poche probabilità di causare malattie sui soggetti umani;
  • Gruppo 2
    che comprende gli agenti che possono causare malattie e costituire un rischio per i lavoratori, con poca probabilità di propagazione nella comunità e per cui sono disponibili efficaci misure di profilassi e terapia;
  • Gruppo 3
    di cui fanno parte agenti che possono causare malattie gravi e costituire un serio rischio per i lavoratori, con probabilità di propagazione nella comunità e per cui, comunque, sono disponibili efficaci misure di profilassi e terapia;
  • Gruppo 4
    nel quale vengono classificati gli agenti biologici che possono provocare malattie gravi e costituire un serio rischio per i lavoratori, con alto rischio di propagazione nella comunità e per cui, di norma, non sono disponibili efficaci misure di profilassi e terapia;

Il comma 2 dell’articolo specifica che nel caso in cui l’agente biologico oggetto di classificazione non possa essere attribuito inequivocabilmente ad uno dei 4 gruppi, debba essere inserito nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.
Nel testo unico, all’allegato XLVI è presente un elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.

 

Rischio Biologico: Obblighi del Datore di Lavoro

Il Capo II del Titolo X elenca ulteriori obblighi per il datore di lavoro dell’azienda che utilizza agenti biologici, si tratta di adempimenti o misure da applicare, essi sono:

  • Valutazione del rischio Biologico di cui all’art. 271;
  • Misure tecniche, organizzative, procedurali di cui all’art. 272;
  • Misure igieniche di cui all’art. 273;
  • Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie di cui all’art. 274;
  • Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari di cui all’art. 275;
  • Misure specifiche per i processi industriali di cui all’art. 276;
  • Misure di emergenza di cui all’art. 277;
  • Informazioni e formazione specifica per i lavoratori di cui all’art. 278;
Valutazione del Rischio Biologico

Ai sensi dell’articolo 271, il datore di lavoro, nello svolgimento della valutazione del rischio di cui all’articolo 17, deve tenere conto di tutte le informazioni relative alle caratteristiche degli agenti biologici utilizzati e delle modalità lavorative che possono essere considerate fonte di rischio, nello specifico deve tenere conto:

  • della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall’allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’articolo 268, commi 1 e 2;
  • dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte;
  • dei potenziali effetti allergici e tossici;
  • della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all’attività lavorativa svolta;
  • delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
  • del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati;

Analogamente, il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere integrato, a seguito dell’analisi, con i seguenti elementi

  • indicazione delle fasi lavorative che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
  • indicazione del numero dei lavoratori addetti a tali fasi lavorative;
  • generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
  • indicazione dei metodi e delle procedure lavorative adottate, nonché delle misure preventive e protettive applicate;
  • indicazione dell programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

Ricordiamo in oltre che la valutazione andrà ripetuta in caso di cambiamenti al processo lavorativo che alterino i livelli di rischio biologico vanificando i provvedimenti e la valutazione precedente, contestualmente a ciò dovrà essere aggiornato il DVR.

Che cosa offriamo:

Redazione del documento di Valutazione del Rischio Biologico

Vuoi avere informazioni più dettagliate e/o un preventivo adattato alle tue esigenze?

Riferimenti Normativi: D.lgs 81/08 al Titolo X "ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI"

Documentazione per:

Clicca sul tuo settore e trova tutti i corsi e servizi di consulenza e redazione documenti che offriamo alla tua attività professionale.

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Cosa prevede la normativa:

Per definizione, il rischio biologico, detto anche Biorischio è quella tipologia di rischio derivante dall’esposizione del soggetto ad agenti o sostanze di origine biologica potenzialmente dannosi per la salute degli esseri viventi, nel nostro caso, dei lavoratori.
Fonti di rischio biologico dunque sono da considerare:

  • microorganismi;
  • virus;
  • tossine;
  • batteri;

Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro il Rischio Biologico è disciplinato dal D.lgs 81/08 al Titolo X “ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI”, dove all’articolo 267 vengono fornite innanzitutto 3 definizioni per inquadrare meglio questa tipologia di rischio:

  • agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
  • microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
  • coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari;
Classificazione degli Agenti Biologici

L’articolo 268 continua fornendo una classificazione degli agenti biologici, effettuando una divisione in 4 gruppi in base al rischio di infezione.
I gruppi sono i seguenti:

  • Gruppo 1
    nel quale sono riportati gli agenti biologici che presentano poche probabilità di causare malattie sui soggetti umani;
  • Gruppo 2
    che comprende gli agenti che possono causare malattie e costituire un rischio per i lavoratori, con poca probabilità di propagazione nella comunità e per cui sono disponibili efficaci misure di profilassi e terapia;
  • Gruppo 3
    di cui fanno parte agenti che possono causare malattie gravi e costituire un serio rischio per i lavoratori, con probabilità di propagazione nella comunità e per cui, comunque, sono disponibili efficaci misure di profilassi e terapia;
  • Gruppo 4
    nel quale vengono classificati gli agenti biologici che possono provocare malattie gravi e costituire un serio rischio per i lavoratori, con alto rischio di propagazione nella comunità e per cui, di norma, non sono disponibili efficaci misure di profilassi e terapia;

Il comma 2 dell’articolo specifica che nel caso in cui l’agente biologico oggetto di classificazione non possa essere attribuito inequivocabilmente ad uno dei 4 gruppi, debba essere inserito nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.
Nel testo unico, all’allegato XLVI è presente un elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.

 

Rischio Biologico: Obblighi del Datore di Lavoro

Il Capo II del Titolo X elenca ulteriori obblighi per il datore di lavoro dell’azienda che utilizza agenti biologici, si tratta di adempimenti o misure da applicare, essi sono:

  • Valutazione del rischio Biologico di cui all’art. 271;
  • Misure tecniche, organizzative, procedurali di cui all’art. 272;
  • Misure igieniche di cui all’art. 273;
  • Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie di cui all’art. 274;
  • Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari di cui all’art. 275;
  • Misure specifiche per i processi industriali di cui all’art. 276;
  • Misure di emergenza di cui all’art. 277;
  • Informazioni e formazione specifica per i lavoratori di cui all’art. 278;
Valutazione del Rischio Biologico

Ai sensi dell’articolo 271, il datore di lavoro, nello svolgimento della valutazione del rischio di cui all’articolo 17, deve tenere conto di tutte le informazioni relative alle caratteristiche degli agenti biologici utilizzati e delle modalità lavorative che possono essere considerate fonte di rischio, nello specifico deve tenere conto:

  • della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall’allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’articolo 268, commi 1 e 2;
  • dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte;
  • dei potenziali effetti allergici e tossici;
  • della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all’attività lavorativa svolta;
  • delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
  • del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati;

Analogamente, il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere integrato, a seguito dell’analisi, con i seguenti elementi

  • indicazione delle fasi lavorative che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
  • indicazione del numero dei lavoratori addetti a tali fasi lavorative;
  • generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
  • indicazione dei metodi e delle procedure lavorative adottate, nonché delle misure preventive e protettive applicate;
  • indicazione dell programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

Ricordiamo in oltre che la valutazione andrà ripetuta in caso di cambiamenti al processo lavorativo che alterino i livelli di rischio biologico vanificando i provvedimenti e la valutazione precedente, contestualmente a ciò dovrà essere aggiornato il DVR.

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